BENEFICI LEGGE 539/1950
TRATTAMENTI ECONOMICI AGGIUNTIVI PER INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO
Art. 70. DLG 112 DEL 25/06/2008 SOSTITUITO
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita dipendente da causa di servizio.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie
della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto
all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di
legge o pattizie.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44
del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928,
A partire dalla data del 09.10.2010, entra in vigore il D.Lgs. 66/2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) il quale, con i sottostanti artt. 1801 e 2159,
riorganizza la concessione dei benefici di cui alla Legge 539/1950.
Art. 1801
Scatti per invalidita' di servizio.
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha
ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio perinfermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale,
non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a) 2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII categoria.
Art. 2159
Scatti per invalidita' di servizio per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare.
1. All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ilcomma 1-bis e'
sostituito dal seguente: <<1-bis - In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze
di polizia a ordinamento civile e militare si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare