C.I.T.E.S.
CITES - Convention International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora
La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla C.I.T.E.S., è nata nel 1975 dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie; quindi regolamentando il commercio di animali, piante e di loro prodotti derivati, si mira a garantire l’equilibrato sfruttamento delle risorse naturali nel rispetto della conservazione dell’ambiente. Tale obiettivo viene di fatto conseguito attraverso un complesso sistema di licenze import/export, autorizzazioni e certificazioni che sono di competenza delle autorità nazionali (costituite in Italia il più delle volte dai Ministeri dell'Ambiente oppure dell'Agricoltura)
La CITES, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), è attualmente applicata da 180 Stati.
Quindi la CITES non tratta tutti gli aspetti della conservazione delle specie selvatiche ma tratta solo il commercio internazionale di alcune specie.
Inoltre la CITES non mira a vietare tutto il commercio di specie selvatiche ma mira a regolamentare il commercio (solo alcune specie possono essere vietate)
Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono state suddivise, in base a detta Convenzione, che si fonda sull’accertamento della situazione biologica delle specie animali e vegetali, in tre categorie ed elencate in tre “Appendici”.
Appendice I - Specie in pericolo d’estinzione - Commercio internazionale (a fini commerciali) generalmente vietato
Appendice II -Specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione ma per le quali il commercio deve essere controllato per evitare l’eccessivo sfruttamento Commercio internazionale autorizzato ma sottoposto a controllo
Appendice III - Specie per le quali un Paese richiede aiuto agli altri Stati Parte per la loro tutela in quel Paese Commercio internazionale autorizzato ma controllato (in maniera meno restrittiva dell’App. II)
La Convenzione e le sue Appendici essi sono vincolanti ma una legislazione nazionale è necessaria per l’applicazione delle disposizioni negli Stati Parte. Una legislazione nazionale per l’applicazione della Convenzione deve almeno prevedere:
La designazione di un organo di gestione e di una autorità scientifica
Il divieto di commercio di tutti gli specimen (esemplari vivi, morti o parti e prodotti derivati ) CITES in violazione della Convenzione
Le sanzioni per il commercio illegale
La confisca degli specimen posseduti e commercializzati illegalmente
L’Italia è stata firmataria della Convenzione sin dal 1979, ma solamente dal 1992 con l’entrata in vigore della legge 150 del 7 febbraio 1992, che prevede sanzioni penali ed amministrative alla violazione delle norme della CITES, si è potuto iniziare ad operare in maniera concreta ed efficace nella applicazione della Convezione.
Dal 1997 è in vigore nell’Unione Europea il Reg.(CE) 338/97 che applica più rigorosamente e uniformemente in tutti i 27 Paesi membri i dettami della CITES per la conservazione di un maggior numero di specie rispetto a quelle elencate nelle tre Appendici.
Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono state infatti suddivise in base al Regolamento in diverse categorie ed elencate in quattro “Allegati” (A, B, C e D) che ricalcano, anche se in maniera più restrittiva, le Appendici.
Inoltre ogni paese deve designare un’Autorità di Gestione (Management Authority) che in Italia è
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (non emette licenze e certificati).
Le Autorità amministrative italiane che, unicamente, possono emettere licenze e certificati per il settore CITES, sono:
Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale Divisione III-CITES
(licenze di importazione ed esportazione).
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
tramite il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato (notifiche di importazioni, certificati di riesportazione e certificati comunitari).
Quindi le funzioni più importanti spettano al Corpo Forestale dello Stato che si occupa della gestione amministrativa della Convenzione ai fini del rilascio delle certificazioni sopraciate, nonché del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della stessa. A tali funzioni in particolare, esso provvede tramite il Servizio CITES, il quale è strutturato in un Centro di Coordinamento (presso l'Ispettorato Generale in Roma) e in 40 Uffici periferici, a loro volta distinti in 24 Uffici territoriali denominati Servizi Certificazione Cites (S.C.C.), che si occupano del materiale rilascio dei certificati, dell'accertamento delle infrazioni e del controllo territoriale, e 16 Nuclei Operativi CITES (N.O.C.), collocati presso le Dogane, aventi funzioni di verifica merceologica, controllo documentale e monitoraggio della movimentazione commerciale, oltre che di accertamento degli illeciti.
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